Sez. 6, Sentenza n. 3584 del 20/12/1985 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172634 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La validità dell'accusa, fondata sulla chiamata di correo, non necessita sempre e comunque di elementi oggettivi di riscontro, ma è dotata di una forza probatoria intrinseca, qualora possegga tutti i requisiti di spontaneità, precisione, ricchezza di particolari, costanza ed univocità, necessari per conferirle contenuto intrinseco tale da costituire idonea prova del coinvolgimento del chiamato nella commissione del reato. (V mass n 119313; (V mass n 143843; (V mass n 146497).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)