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Sez. 6, Sentenza n. 3584 del 20/12/1985 Ud. (dep. 12/05/1986) Rv. 172634 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172634-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

La validità dell'accusa, fondata sulla chiamata di correo, non necessita sempre e comunque di elementi oggettivi di riscontro, ma è dotata di una forza probatoria intrinseca, qualora possegga tutti i requisiti di spontaneità, precisione, ricchezza di particolari, costanza ed univocità, necessari per conferirle contenuto intrinseco tale da costituire idonea prova del coinvolgimento del chiamato nella commissione del reato. (V mass n 119313; (V mass n 143843; (V mass n 146497).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)