Sez. 5, Sentenza n. 43 del 25/09/1986 Ud. (dep. 08/01/1987) Rv. 174756 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE, FALSIFICAZIONE - POSSIBILITÀ DI RICAVARE ALIUNDE I DATI REALI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - SOTTRAZIONE, DISTRUZIONE, FALSIFICAZIONE - POSSIBILITÀ DI RICAVARE ALIUNDE I DATI REALI - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: RITENUTA SUSSISTENZA DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO.*
La ratio della repressione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, primo comma, n. 2 legge fallimentare, postula una concezione sociale dell'impresa, poiché i documenti, i libri e le scritture non costituiscono soltanto un fatto interno dell'impresa, ma sono destinati anche a tutelare i terzi che con l'impresa vengono a contatto - sicché, tutte le scritture, obbligatorie, facoltative, atipiche e perfino le copie, possono essere oggetto materiale del reato che, nelle prime tre azioni tipiche - sottrazione, distruzione o falsificazione - che prescindono dall'evento della "non ricostruibilità", sussiste anche se l'Azione non consegue lo scopo perché i dati reali sono ricavabili da altre scritture o aliunde. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso avverso l'affermazione della sussistenza dell'elemento psicologico, la suprema Corte ha ritenuto che i fatti accertati, concernenti ipotesi di falsificazione ed occultamento di scritture allo scopo di ingannare i soci a proprio vantaggio, evidenziassero nell'imputato il dolo specifico richiesto dal reato). (Conf mass n 158016; (Conf mass n 150384).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)