Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005 (Rv. 582802 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Contagio da infezione HBV, HIV e HCV - Responsabilità del Ministero della Salute anteriormente alla legge n. 107 del 1990 - In forza di dovere normativo di vigilanza e controllo - Individuazione dell'anno di conoscibilità di dette patologia - Motivazione del giudice di merito - Ritenuta sufficienza e mancanza di contraddittorietà.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
È immune dal denunciato vizio di insufficienza e contraddittorietà di motivazione la sentenza del giudice di merito che abbia ritenuto la responsabilità del Ministero della Salute (già della Sanità) per un comportamento omissivo colposo - sulla base dell'attribuzione ad esso, già anteriormente alla legge n. 107 del 1990, di un dovere istituzionale (in forza di varie fonti normative) di direzione, autorizzazione e sorveglianza sul sangue importato o prodotto per emotrasfusioni e sugli emoderivati - in relazione ai casi nei quali l'insorgenza delle patologie per infezioni HBV, HIV e HCV, dovute ad emotrasfusioni o ad assunzione di prodotti emoderivati, si sia verificata rispettivamente in epoca successiva agli anni 1978, 1985 e 1988, identificati come quelli in cui per ciascuna di dette patologie vennero affrontati i relativi "test" diagnostici e, quindi, poteva accertarsi se il sangue immesso nel circuito delle emotrasfusioni o della produzione di emoderivati fosse infetto.
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1990 num. 107 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Legge 25/08/1997 num. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)