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Sez. 3, Sentenza n. 20832 del 26/09/2006 (Rv. 594548 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Infezione da "virus" dell'epatite di tipo C contratta all'esito di trasfusione di sangue - Domanda di risarcimento proposta nei confronti della struttura sanitaria in relazione alla scelta del metodo della eterotrasfusione senza il consenso del paziente - Responsabilità solidale dell'ente fornitore del sangue - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594548-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione da "virus" dell'epatite di tipo C contratta all'esito di trasfusione di sangue (nella specie effettuata durante un intervento di "by-pass" aorto-coronarico), non è astrattamente configurabile una corresponsabilità dell'ente fornitore del sangue, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., per il danno legato all'impiego, senza il preventivo consenso del paziente, della tecnica chirurgica della eterotrasfusione, che è scelta del tutto estranea al controllo del predetto ente. (Nella specie, essendo stata esclusa dal giudice di merito ogni responsabilità dell'ente fornitore per il difetto del sangue, in considerazione della mancanza, all'epoca della trasfusione, di protocolli di analisi idonei alla individuazione del "virus", la censura proposta dal soggetto danneggiato riguardava esclusivamente il concorso di responsabilità dello stesso ente per la scelta del metodo di sostegno ematico nel corso dell'intervento chirurgico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)