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Sez. 3, Sentenza n. 9338 del 17/05/2004 (Rv. 572915 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Servizio sostitutivo - Natura di servizio pubblico - Configurabilità - Conseguenze - Legge regionale Lazio n. 73 del 1989 - Applicabilità - Esclusione - Contrarietà a ordinamento comunitario.
Stato
decisa il 2004-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572915-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Il servizio sostitutivo di quello ferroviario, anche dopo la istituzione dell'Ente Ferrovie e la sua trasformazione in società per azioni, è espressione di una attività direttamente imputabile all'Amministrazione statale, svolta per garantire un pubblico servizio essenziale per la comunità nazionale, pertanto, anche il trasporto sostitutivo su gomma costituisce servizio pubblico statale, al quale non può applicarsi la legge regionale del Lazio n. 73 del 1989, che disciplina i minimi tariffari nella diversa ipotesi dei contratti di noleggio da rimessa, i quali hanno natura esclusivamente privatistica, dovendo peraltro rilevarsi che detta legge regionale (ora abrogata dalla legge regionale n. 42 del 1996) sarebbe comunque da applicare, in quanto contrastante con l'ordinamento comunitario in tema di appalto per l'affidamento di servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1931 num. 1573, Legge 24/03/1932 num. 386, Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 18, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge Reg. Lazio 04/12/1989 num. 73, Legge Reg. Lazio 09/10/1996 num. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)