Sez. 1, Sentenza n. 5241 del 04/04/2003 (Rv. 561856 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario - Potere - Dovere d'ufficio del giudice - Esercizio in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel giudizio di Cassazione, la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo e, come nei casi dello "ius superveniens" e della modifica normativa determinata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, le relative questioni possono essere conosciute anche d'ufficio: Ciò, tuttavia, presuppone un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato e la sua rilevanza ai fini della decisione della controversia, per la quale non siano necessari nuovi accertamenti di fatto, i quali, peraltro, possono demandarsi al giudice del merito solo se la questione non sia stata sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità (nella fattispecie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso concernente la questione, non sollevata in sede di merito, della compatibilità con il diritto comunitario della normativa in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - come regolata dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, - attesa la necessità, a tal fine, di un'indagine di fatto diretta all'accertamento delle condizioni che hanno determinato l'assoggettamento dell'impresa all'amministrazione straordinaria ed alla comparazione degli effetti di essa con quelli che sarebbero derivati dal fallimento cui l'impresa fosse stata assoggettata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 360, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)