Sez. 3, Sentenza n. 1622 del 04/04/1989 (Rv. 462410 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - DECISIONE DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO QUALE GIUDICE DI PRIMA ISTANZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RICHIESTA DELL'APPELLANTE, IN VIA PRINCIPALE, DI DECLARATORIA DELLA INCOMPETENZA ED IN VIA SUBORDINATA DI DECISIONE DEL MERITO - SEMPLICE RICHIESTA DELL'APPELLATO DI REIEZIONE DELLO APPELLO - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO - DECISIONE DEL MERITO - DIVIETO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA DEL PRIMO GIUDICE - DECISIONE DEL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO QUALE GIUDICE DI PRIMA ISTANZA - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI - RICHIESTA DELL'APPELLANTE, IN VIA PRINCIPALE, DI DECLARATORIA DELLA INCOMPETENZA ED IN VIA SUBORDINATA DI DECISIONE DEL MERITO - SEMPLICE RICHIESTA DELL'APPELLATO DI REIEZIONE DELLO APPELLO - ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO - DECISIONE DEL MERITO - DIVIETO.*
Il giudice d'appello, quando dichiara l'incompetenza del primo giudice, può decidere il merito, quale giudice di prima istanza, solo se almeno una delle parti abbia fatto richiesta in tal senso. Da ciò consegue che, qualora l'appellante abbia chiesto in via principale la dichiarazione d'incompetenza del primo giudice e, solo in via subordinata, la decisione nel merito, e l'appellato abbia chiesto soltanto e genericamente la reiezione dell'appello, il giudice d'appello, accogliendo l'istanza principale e dichiarando così l'incompetenza del primo giudice, non può decidere il merito, il cui esame è stato dall'appellante subordinato al rigetto della istanza principale, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione. (V 2027/77, mass n 385751; (V 290/67, mass n 326099).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)