diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 290 del 31/01/1967 (Rv. 326099 - 01)

COMPETENZA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - D'APPELLO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESAME DEL MERITO - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1967-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326099-01

COMPETENZA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE - D'APPELLO - DICHIARAZIONE D'INCOMPETENZA DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESAME DEL MERITO - CONDIZIONE.*

Il giudice di appello, quando dichiara l'incompetenza del giudice che ha pronunziato la decisione di primo grado, puo giudicare il merito, quale giudice di prima istanza, purche almeno una delle parti ne abbia formulata richiesta, anche implicitamente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)