Sez. 3, Sentenza n. 3990 del 10/06/1983 (Rv. 428928 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA DEL CONCEDENTE EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203/1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI E CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA DEL CONCEDENTE EX ART. 42 DELLA LEGGE N. 203/1982 - APPLICABILITÀ AI GIUDIZI IN CORSO - LIMITI E CONDIZIONI.*
In relazione al diritto di ripresa del concedente del fondo rustico, è art. 53, primo comma, della legge 3 maggio 1982 n. 203 (recante la nuova disciplina dei contratti agrari) - il quale, nel disporre l'applicabilità della nuova normativa a tutti i rapporti in corso, anche se oggetto di controversie non definite con sentenza passata in giudicato, ne esclude l'applicazione per le controversie definite con sentenza già esecutiva oppure con transazione (stipulata ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11), "ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente legge" - va interpretato in collegamento con quest'ultima norma, che attribuisce al concedente il diritto di ripresa in relazione a "tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima", nel senso che tale diritto è invocabile nonostante l'esistenza di una sentenza passata in giudicato (o di una transazione con i requisiti di cui all'art. 23 citato) sulla persistenza della proroga legale a favore dell'affittuario, intervenuta in un giudizio di cessazione della stessa ex art. 1, lett. A), del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, salvo che siffatto giudizio si sia concluso con l'accoglimento della domanda del concedente, nel qual caso la controversia continua ad essere regolata, sino alla formazione del giudicato, dalla normativa preesistente. (V 2218/83; (V 1948/83; (V 4179/82, mass n 422153).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)