Sez. 3, Sentenza n. 4179 del 16/07/1982 (Rv. 422153 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA LEGALE - PER VOLONTÀ DEL CONCEDENTE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONTROVERSIA RELATIVA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 42, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - ESCLUSIONE - DELLA PROROGA LEGALE - PER VOLONTÀ DEL CONCEDENTE DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - CONTROVERSIA RELATIVA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - APPLICABILITÀ DELL'ART. 42, PRIMO COMMA - ESCLUSIONE.*
In tema di affitto di fondi rustici, nella controversia vertente sulla cessazione della proroga legale, in relazione al proposito del concedente di provvedere direttamente alla coltivazione, non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 42 primo comma della sopravvenuta legge 3 maggio 1982 n. 203, atteso che la disposizione transitoria dell'art. 53 primo comma della stessa legge esclude l'applicazione di quella norma "ai rapporti comunque in corso" alla data di entrata in vigore della legge medesima.*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)