Sez. 2, Sentenza n. 1211 del 20/04/1968 (Rv. 332710 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - DOMANDA DI DIVISIONE - CONTRADDITTORIO DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - NECESSITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CHIAMATA PER L'INTEGRAZIONE - GRAVAME INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - INCIDENTALI - TARDIVE - DOMANDA DI DIVISIONE - CONTRADDITTORIO DI TUTTI I PARTECIPANTI ALLA COMUNIONE - NECESSITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CHIAMATA PER L'INTEGRAZIONE - GRAVAME INCIDENTALE TARDIVO - AMMISSIBILITA.*
Le domande di divisione ereditaria e di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in contraddittorio di tutti gli eredi e condomini. Nell'ipotesi di causa inscindibile il giudice, ove l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti, deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. Da tale ordine deriva la possibilita di proposizione d'impugnazione incidentale ad opera della parte chiamata ad integrare il contraddittorio, anche nell'ipotesi che per essa sia decorso il termine per l'impugnazione. (V. 1327-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)