Sez. 2, Sentenza n. 1301 del 23/02/1980 (Rv. 404809 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - COMUNIONE INCIDENTALE - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO E DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE - CAUSA INSCINDIBILE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI - COMUNIONE INCIDENTALE - GIUDIZIO DI SCIOGLIMENTO E DI DETERMINAZIONE DELLE QUOTE - CAUSA INSCINDIBILE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI IMPUGNAZIONE.*
Nell'ipotesi di comunione incidentale, il giudizio per lo scioglimento della stessa e la Determinazione delle quote di partecipazione dei comunisti da luogo ad una causa inscindibile con la conseguente applicabilita della normativa dell'art 331 cod proc civ nella fase di impugnazione, sicche ad evitare la formazione del giudicato, basta la notifica dell'impugnazione ad una sola delle parti, mentre l'inammissibilita del gravame deriva soltanto dalla mancata esecuzione dell'ordine del giudice relativo all'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti. (V 1211/68, mass n 332710; (V 622/68, mass n 331770).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 784
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)