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Sez. 3, Sentenza n. 8209 del 13/03/1979 Ud. (dep. 10/10/1979) Rv. 143030 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143030-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LIMITI.*

La parte civile ha facolta di impugnare la sentenza del giudice penale per i soli interessi civili, cioe solo per quanto attiene alle pretese di diritto privato che essa abbia fatto valere mediante lo Esercizio dell'Azione di cui all'art 23 cod proc pen e che, in tutto o in parte, non siano state accolte; non puo, invece, invadendo il campo riservato al PM, proporre impugnazione contro le statuizioni che attengono alla penale responsabilita dell'imputato, anche se l'impugnazione sia limitata alle conseguenze di carattere civile, cioe tenda ad ottenere un maggiore risarcimento. Alla stregua di tale principio, la parte civile non puo dolersi della qualificazione giuridica del fatto, tanto piu quando la formula adottata dal giudice non escluda di per se la riproposizione della Azione civile nella Sede competente.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)