Sez. 2, Sentenza n. 375 del 15/04/1982 Ud. (dep. 19/01/1983) Rv. 156935 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LIMITE.*
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI - LIMITE.*
L'impugnazione della parte civile può essere proposta solo contro le Disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili, secondo il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., in tale parte non modificato dalla sentenza 15-22 gennaio 1970 della Corte costituzionale. Essa pertanto non può essere diretta alla finalità di ottenere una pronuncia che modifichi il giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato (affermandola o negandola), ma trova limite nelle statuizioni riguardanti gli effetti civili che traggono origine dal provvedimento impugnato. (Conf mass n 143030; (Conf mass n 122429).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 202 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)