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Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 05/03/1986 Ud. (dep. 26/06/1986) Rv. 173221 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NATURA - REATO DI MERO PERICOLO - EFFETTO - RACCOLTA DI MOLLUSCHI - IN ACQUE PRECLUSE ALLA LIBERA RACCOLTA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173221-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NATURA - REATO DI MERO PERICOLO - EFFETTO - RACCOLTA DI MOLLUSCHI - IN ACQUE PRECLUSE ALLA LIBERA RACCOLTA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - CONDIZIONI.*

Il delitto previsto dall'art. 444 cod. pen. è un reato di mero pericolo, ma non di pericolo presunto, per cui la sua sussistenza va accertata caso per caso. Ne consegue che nel caso di raccolta di molluschi in acque non ancora classificate e quindi da considerarsi precluse alla libera raccolta degli stessi e dei lamellibranchi, ai fini del più grave reato previsto dal codice penale rispetto alla violazione dell'art. 4, settimo comma della legge del 1977 n. 192, occorre un accertamento specifico della pericolosità dei prodotti raccolti. (V mass n 117213, sulla prima parte; (V mass n 123633, sulla prima parte; (V mass n 135099, sulla prima parte; (V mass n 160465, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444, Legge 02/05/1977 num. 192 art. 4 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)