Sez. 6, Sentenza n. 7992 del 27/05/1983 Ud. (dep. 07/10/1983) Rv. 160465 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NATURA.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - NATURA.*
Il reato previsto e punito dall'art. 444 cod. pen. (commercio di sostanze alimentari nocive) è reato di mero pericolo per la cui configurazione non si richiede il consumo in atto ma solo il consumo eventuale, e quindi la detenzione della sostanza alimentare in vista dell'atto di commercio futuro. Pertanto, ai fini della ipotizzabilità dell'illecito è ininfluente la circostanza che il prodotto alimentare pericoloso alla salute pubblica debba essere, prima della consumazione, manipolata e cotta. (Conf mass n 149096).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)