Sez. 5, Sentenza n. 4866 del 20/02/1980 Ud. (dep. 17/04/1980) Rv. 145015 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA - NOZIONE.*
Il divieto della reformatio in peius in appello si riferisce al dovere del giudice di impugnazione di non aumentare la pena complessiva inflitta in primo grado, e non ai singoli elementi che la compongono o ai calcoli effettuati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)