Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 25/01/1983 Ud. (dep. 26/04/1983) Rv. 158643 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA BASE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ALLA PENA COMPLESSIVA IRROGATA IN PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIFERIMENTO ALLA PENA BASE - ESCLUSIONE - ESTENSIONE ALLA PENA COMPLESSIVA IRROGATA IN PRIMO GRADO - CONDIZIONI.*
Il divieto della reformatio in peius non è riferibile alla pena base, ma solo alla pena complessivamente inflitta dal primo giudice, dopo il computo degli aumenti e delle diminuzioni e non concerne, quindi, né le singole componenti della pena né i calcoli effettuati per determinarla. (V mass n 145207; (V mass n 145015).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)