Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6333 del 14/03/2018 (Rv. 648406 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine di prescrizione del reato - Rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c. - Modifica legislativa - Termine del momento di consumazione del reato - Riferimento - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Nell'ipotesi di illecito civile costituente reato, qualora, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, deve applicarsi il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, valendo il principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole. (Fattispecie relativa al delitto di calunnia, la cui prescrizione, decennale alla data del fatto, era stata ridotta per effetto della l. n. 251 del 2005 al momento del giudizio).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)