Sez. 3, Ordinanza n. 31378 del 06/12/2024 (Rv. 672926-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Termine di prescrizione del reato - Rilevante ex art. 2947, comma 3, c.c. - Modifica legislativa - Termine del momento di consumazione del reato - Riferimento - Necessità - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO
Qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti civilistici, il principio della norma più favorevole.
Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)