Sez. 3, Sentenza n. 1876 del 14/06/1972 (Rv. 358921 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DIFFORME DALLE PARTI - IRRILEVANZA.*
Il principio sancito dall'art 115 cod proc civ per cui il giudice deve decidere iuxta alligata et probata non puo ritenersi violato quando le prove siano state valutate in modo diverso da quello preteso dalla parte. L'art 115, infatti, vieta al giudice di prescindere totalmente dalle prove dedotte ed acquisite al processo, ma non gli impone di apprezzarle in senso conforme alla tesi delle parti, ne di richiamarle e di discuterle analiticamente. Basta, al contrario, che il giudice di merito proceda ad una valutazione anche complessiva e sintetica del materiale probatorio sottoposto al suo esame, sempreche da quella valutazione risultino individuati gli elementi ritenuti piu attendibili ed idonei ai fini della decisione ed emerga, altresi, la certezza che nel momento formativo del proprio convincimento il giudice abbia tenuto presente anche gli altri elementi che, in contrasto con i primi, avrebbero potuto sorreggere una diversa decisione. (Conf 2331'70, mass n 348528; 1805'70, mass n 347780; 3473'69, mass n(Conf 343598; 280'69, mass n 338264).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)