Sez. 3, Sentenza n. 280 del 30/01/1969 (Rv. 338264 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE RISULTANZE PROBATORIE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - VALUTAZIONE GLOBALE DELLE RISULTANZE PROBATORIE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
L'art 115 cod proc civ, nel sancire l'Obbligo di decidere 'iuxta alligata et probatà , vieta al giudice di prescindere totalmente dalle prove dedotte ed acquisite al processo, ma non gli impone di apprezzarle in senso conforme alla tesi della parte che le ha dedotte, ne di richiamarle e discuterle analiticamente basta, al contrario, che il giudice di merito proceda ad una valutazione complessiva e sintetica del materiale probatorio sottoposto al suo esame, sempreche da quella valutazione risultino individuati gli elementi ritenuti piu attendibili ed idonei ai fini della decisione, ed emerga, altresi, la certezza che, nel momento formativo del proprio convincimento, il giudice abbia tenuto presenti anche gli altri elementi che, in contrasto con i primi, avrebbero potuto sorreggere una diversa decisione. (V 2956-68 massima 335741 2373-68 massima 334720 2049-68 massima 334155 611-68 massima 331753 3032-67 massima 330772 2979-67 massima 330671 1205-67, massima 327682).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)