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Sez. 1, Sentenza n. 2789 del 23/03/1994 (Rv. 485873 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Revoca | Relativo provvedimento del tribunale - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485873-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Revoca

Gli artt. 28 e 37 della legge fallimentare che, rispettivamente, stabiliscono i requisiti per la nomina a curatore fallimentare e disciplinano la revoca di tale incarico, sono dettati unicamente a tutela dell'interesse pubblicistico al regolare andamento della procedura concorsuale, tal che solo indirettamente esse investono un interesse del curatore stesso o di altri soggetti interessati alla procedura fallimentare. Ne consegue che il provvedimento del tribunale che dispone tale revoca, ancorché la nomina sia stata disposta con sentenza, ha, quindi, natura ordinatoria ed amministrativa ed è privo di portata decisoria su posizioni di diritto soggettivo, sicché non è impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., né dal curatore revocato, né dal fallito, né da qualunque altro interessato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 28, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 28, Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)