Sez. 1, Sentenza n. 3161 del 18/03/1995 (Rv. 491254 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA | Provvedimento della Corte di Appello confermativo della revoca - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - REVOCA
Il decreto della Corte d'Appello confermativo del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare ha revocato il curatore (ovvero ha respinto la proposta del giudice delegato o la richiesta di revoca del comitato dei creditori), avendo natura ordinatoria - in quanto gli articoli 28 e 37 legge fall., i quali, rispettivamente, stabiliscono i requisiti per la nomina del curatore e disciplinano la revoca dell'incarico, sono dettati a tutela esclusiva dell'interesse pubblicistico al corretto svolgimento della procedura concorsuale, e solo indirettamente possono investire l'interesse dello stesso curatore, del fallito e di altri soggetti - non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 28, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 28, Legge Falliment. art. 37, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)