Sez. 6, Sentenza n. 1506 del 07/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207592 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Procedimento - Trasmissione degli atti - Provvedimento fondato su intercettazioni telefoniche - Decreti autorizzativi - Deposito - Obbligo - Esclusione -.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME
In materia di riesame del decreto di sequestro (art. 257 cod. proc. pen.), ed in relazione al procedimento di cui all'art. 324 cod. proc. pen. (che al terzo comma prevede la trasmissione al Tribunale, da parte dell'Autorità giudiziaria procedente, degli atti su cui si fonda il provvedimento di riesame), deve ritenersi che al P.M. non incomba l'obbligo di trasmettere - nell'ipotesi di intercettazioni poste a fondamento del mezzo di ricerca della prova - anche i decreti autorizzativi delle intercettazioni medesime.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)