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Sez. 6, Sentenza n. 1439 del 26/03/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208894 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Decreti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Omessa trasmissione in sede di richiesta di applicazione della misura cautelare basata sui risultati delle intercettazioni - Conseguente omessa trasmissione al tribunale del riesame ex art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Perdita di efficacia della misura ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni - Dovere del tribunale del riesame di valutare la legittimità della misura sulla base del contenuto degli atti trasmessi senza tenere conto dei risultati delle intercettazioni - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208894-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

La mancata presenza, tra gli atti trasmessi dal pubblico ministero al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che non siano stati allegati neppure alla richiesta di applicazione della misura cautelare ex art. 291 cod. proc. pen., non determina l'automatica perdita di efficacia della misura, in quanto l'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. prevede tale effetto solo nel caso di omessa trasmissione al tribunale degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare. Ne consegue che, nel caso in cui detta richiesta si sia basata sui risultati delle intercettazioni, senza allegazione dei relativi decreti autorizzativi, il tribunale del riesame dovrà valutare, in forza dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., la legittimità della misura coercitiva sulla base del contenuto degli atti trasmessi, senza tenere conto dei risultati delle intercettazioni, che sono inutilizzabili in mancanza della prova della loro legittima acquisizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)