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Sez. L, Sentenza n. 975 del 16/02/1982 (Rv. 418843 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418843-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

Nel trasferimento dell'azienda a norma dell'art. 2112 cod. civ. si verifica una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro che non incide sull'unità e continuità di questo, salvo che lo alienante abbia effettivamente dato disdetta in tempo utile (in modo che il termine di preavviso scada anteriormente al trasferimento, ovvero ottenendo il consenso del lavoratore alla risoluzione del rapporto con effetto anteriore a tale momento). Peraltro, qualora le prestazioni del lavoratore licenziato continuino ininterrottamente in favore del nuovo imprenditore, la circostanza può giustificare una presunzione semplice di attuazione del licenziamento e della successiva riassunzione in violazione della norma sulla infrazionabilità dell'anzianità, talché l'efficacia del recesso resta subordinata alla dimostrazione rigorosa e sicura da parte del datore di lavoro di fatti idonei ad escludere la sussistenza di siffatto intento fraudolento. (nella specie, tale esclusione è stata desunta dalla tempestività, in termini suddetti, della disdetta e dall'accettazione del licenziamento da parte del lavoratore per il tramite dell'associazione sindacale chiamata a tutelare gli interessi dei lavoratori in occasione della vertenza insorta in conseguenza del trasferimento di azienda). (Conf 610/79, mass n 396755).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)