Sez. L, Sentenza n. 610 del 26/01/1979 (Rv. 396755 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITA E CONTINUITA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE ED IMMEDIATA RIASSUNZIONE - UNICITA E CONTINUITA DEL RAPPORTO - CONFIGURABILITA - LIMITI.*
Qualora, in caso di licenziamento del lavoratore in occasione di trasferimento dell'azienda, e di immediata riassunzione dello stesso, il datore di lavoro non provi, in modo univoco, e rigoroso, la sussistenza di una disdetta intimata con tale anticipo da far si che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto di lavoro si risolva prima che si verifichi il trasferimento della azienda, e l'assenza di qualsiasi intento fraudolento, oppure l'effettivo esplicito e spontaneo consenso del lavoratore alla risoluzione immediata - manifestato ugualmente prima che si realizzi tale trasferimento, - l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda, ex art 2112 cod civ, ed il rapporto di lavoro rimane unico e continuo, nonostante la sostituzione di uno dei due contraenti, e l'eventuale, formale ma fittizia sua frattura, ed anche se il prestatore d'opera abbia accettato, senza riserve, dall'imprenditore cedente, la somma liquidatagli quale indennita di fine rapporto. (V 2380/70, mass n 348609; (V 191/69, mass nn 338116 e 338117; (V 924/65, mass n 311769).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)