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Sez. 5 - , Sentenza n. 5697 del 18/01/2019 Ud. (dep. 05/02/2019) Rv. 275136 - 01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE | Sentenza del giudice di appello confermativa del proscioglimento in primo grado – Limiti alla proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso della parte civile – Esclusione.
Stato
decisa il 2019-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275136-01

IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE

In tema di ricorso per cassazione, la regola dettata dall'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la facoltà di proporre ricorso contro la sentenza di appello che conferma quella di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado è limitata ai motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente al ricorso del pubblico ministero e non a quello della parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 69 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)