Sez. 6 - , Sentenza n. 5621 del 11/12/2020 Ud. (dep. 12/02/2021) Rv. 280631 - 01
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Ricorso per cassazione del pubblico ministero - Limitazioni previste dall'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in relazione agli artt. 111 e 112 Cost., in quanto la limitazione alla sola violazione di legge della ricorribilità per cassazione della sentenza d'appello confermativa della decisione di proscioglimento da parte del pubblico ministero trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore: nell'esigenza di deflazione del giudizio di legittimità; nell'ontologica differenza di posizione delle parti processuali, giustificativa, nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, di un'asimmetrica distribuzione delle facoltà processuali e di una diversa modulazione dei rispettivi poteri d'impugnazione; nella presunzione di non colpevolezza dell'imputato, stabilizzata dall'esito assolutorio di due gradi di giudizio; nella pienezza del riesame del merito consentito dal giudizio di appello; nell'esigenza di non dilatare i tempi di definizione del processo per l'imputato, assicurandone la ragionevole durata e la stabilizzazione del giudizio di non colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 608 com. 1, Legge 23/06/2017 num. 103 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 111, Costituzione art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)