Sez. 2, Sentenza n. 2735 del 11/09/1972 (Rv. 360410 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER PERIODI INFERIORI A NOVANTA GIORNI - AMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - DISOCCUPAZIONE - SUSSIDIO DI DISOCCUPAZIONE - CONCESSIONE DEL SUSSIDIO PER PERIODI INFERIORI A NOVANTA GIORNI - AMMISSIBILITA.*
L'art 39, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n 264, nello stabilire che i sussidi straordinari di disoccupazione 'di regola si erogano per novanta giorni, prorogabili al massimo a centottanta, e, in casi eccezionali, entro un piu ampio termine previsto dal decreto di concessioné, non ha posto alcun limite minimo per l'erogazione di tali sussidi. Nel contesto della norma, infatti, la espressione 'di regolà e lessicalmente equivalente all'espressione 'di massimà ovvero 'in linea di massimà. Pertanto nei decreti emessi dal ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro, ai sensi dell'art 36 della stessa legge, ben puo essere disposta la concessione dei sussidi per periodi inferiori a novanta giorni. (Conf 77'70, mass n 344755).*
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 36, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)