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Sez. 2, Sentenza n. 771 del 20/03/1973 (Rv. 363024 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - INCOSTITUZIONALITA - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA DI MERITO NEGATIVA DELLA PENSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1973-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363024-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DISCRIMINAZIONE TRA OPERAI E IMPIEGATI - INCOSTITUZIONALITA - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DELLA META - SUFFICIENZA PER ENTRAMBE LE CATEGORIE - SENTENZA DI MERITO NEGATIVA DELLA PENSIONE - CASSAZIONE CON RINVIO.*

In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza della Corte costituzionale 6 luglio 1971 n 160) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939 n 636 nella parte in cui considerava invalido, ai fini del trattamento pensionistico, l'operaio assicurato la cui capacita di guadagno fosse ridotta a meno di un terzo, anziche a meno della meta come stabilito per gli impiegati, deve considerarsi invalido, indipendentemente dalla qualifica di operaio o di impiegato, l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente per infermita e difetto fisico o mentale a meno della meta. E, dovendo la norma dichiarata incostituzionale essere disapplicata d'ufficio dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente, la sentenza con cui il giudice di merito abbia rigettato la domanda dell'assicurato per difetto del presupposto della riduzione della sua capacita di guadagno a meno di un terzo va cassata con rinvio. (Conf 1087/72, mass n 357490; V 2741/72, mass n 360410).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)