Sez. 3, Sentenza n. 16145 del 05/03/2008 Ud. (dep. 17/04/2008) Rv. 239897 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento illecito di dati - Cronaca giornalistica - Esonero dal consenso dell'interessato e dall'autorizzazione del garante - Limiti - Rispetto del codice deontologico - Necessità.
REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE
In tema di tutela della riservatezza, l'esonero (art. 137 D.Lgs. n. 196 del 2003), per il trattamento dei dati sensibili nell'esercizio della professione di giornalista, dall'autorizzazione del Garante e dal consenso dell'interessato, non può prescindere dal rispetto, oltre che del diritto di cronaca e dell'essenzialità dell'informazione, anche dei principi stabiliti dal codice deontologico delle attività giornalistiche, cui deve riconoscersi natura di fonte normativa. (La Corte ha disatteso l'assunto dei giudici di merito secondo cui la mancanza, da parte del citato art. 137, di un esplicito richiamo al codice deontologico, conduceva a non ritenere più necessario, a differenza del previgente regime, il rispetto dello stesso ai fini di un lecito trattamento dei dati, in particolare relativi a salute e sfera sessuale).
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1996 num. 675 art. 25, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35, Legge 13/05/1998 num. 171 art. 12, Legge 30/06/2003 num. 196 art. 26, Legge 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Legge 30/06/2003 num. 196 art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)