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Sez. 3, Sentenza n. 17215 del 17/02/2011 Ud. (dep. 04/05/2011) Rv. 249990 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento illecito di dati - Cronaca giornalistica - Essenzialità dell'informazione - Necessità - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249990-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In tema di diffusione dei dati personali per finalità giornalistiche, l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico quale presupposto, in assenza del consenso dell'interessato, di liceità della condotta deve essere inquadrata nel generale parametro della continenza, nel senso della indispensabile osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza del dato. (Fattispecie di pubblicazione di fotografie di minore morente a seguito di evento omicidiario ritenuta eccedente rispetto alla funzione di divulgazione della notizia, pur di interesse pubblico, con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 35, comma terzo, della L. n. 675 del 1996, oggi art. 167 del D.Lgs. n. 196 del 2003).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 167, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 20, Legge 31/12/1996 num. 675 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)