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Sez. L, Sentenza n. 2937 del 28/04/1983 (Rv. 427851 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSEGNAZIONE A GRUPPI E CATEGORIE - IMPORTANZA DELLE MANSIONI ESPLETATE - RILEVANZA - CATEGORIA A/1 - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427851-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - ASSEGNAZIONE A GRUPPI E CATEGORIE - IMPORTANZA DELLE MANSIONI ESPLETATE - RILEVANZA - CATEGORIA A/1 - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI.*

L'ordinamento interno dell'e.N.E.L., quale risultante dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 21 aprile 1970, ha respinto la tradizionale distinzione dei dipendenti tra dirigenti, funzionari od impiegati e subalterni, limitandosi a suddividere i lavoratori in gruppi, che tengano conto, ai fini produttivi e retributivi, soltanto della maggiore o minore importanza delle mansioni svolte. In particolare, la categoria a/1 è specificamente prevista per quegli impiegati, tecnici o amministrativi, cui vengano assegnate alternativamente funzioni direttive o mansioni di particolare importanza per ampiezza e natura, tali che implichino analoghe responsabilità, sicché per il riconoscimento di essa è sufficiente il verificarsi dell'una o dell'altra ipotesi contrattuale. (Conf 3016/79, mass n 399362, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)