Sez. 3, Sentenza n. 12796 del 20/10/1987 Ud. (dep. 15/12/1987) Rv. 177263 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ILLECITA ESPORTAZIONE DI TITOLI - ASSEGNO BANCARIO RIEMPITO CON LA SOLA FIRMA DELL'EMITTENTE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - RATIO.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - ILLECITA ESPORTAZIONE DI TITOLI - ASSEGNO BANCARIO RIEMPITO CON LA SOLA FIRMA DELL'EMITTENTE - CONFIGURABILITÀ DEL REATO - RATIO.*
Il reato di illecita esportazione di titoli di credito è ipotizzabile anche nel caso in cui l'assegno bancario risulti riempito con la sola firma dell'emittente. Infatti, l'originario difetto di taluni dei requisiti previsti dal R.d.l. 21 dicembre 1933, n. 173 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) non impedisce la possibilità che l'assegno portato all'estero possa successivamente essere completato e, quindi, la sua idoneità a costituire valido mezzo di pagamento integrante, per il cessionario all'estero, un titolo di credito azionabile verso la banca nazionale traente, e, quindi, un fatto incidente negativamente sulla nostra bilancia di pagamenti. (Conf mass n 155388; (Conf mass n 158970, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)