Sez. 3, Sentenza n. 8698 del 19/05/1982 Ud. (dep. 05/10/1982) Rv. 155388 - 01
TITOLI DI CREDITO - IN GENERE - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO SENZA DATA E SENZA INDICAZIONE DEL LUOGO DI EMISSIONE - È TITOLO DI CREDITO - REATO DI ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - IN GENERE - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - ASSEGNO SENZA DATA E SENZA INDICAZIONE DEL LUOGO DI EMISSIONE - È TITOLO DI CREDITO - REATO DI ESPORTAZIONE DI TITOLI DI CREDITO ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ.*
L'assegno bancario, ancorché emesso senza indicazione della data e del luogo di emissione e senza provvista presso il trattario, conserva il valore di titolo di credito. Esso, pertanto, è soggetto alla disciplina valutaria che punisce l'illecita esportazione all'estero di titoli di credito o altri mezzi di pagamento senza la prescritta autorizzazione.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)