Sez. 2, Sentenza n. 13493 del 18/03/2005 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231052 - 01
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - IN GENERE | Affidamento in prova al servizio sociale - Mancato ottenimento dell'autorizzazione a comparire in udienza - Leggittimo impedimento - Esclusione.
GIUDIZIO (Cod. proc. pen. 1988) - DIBATTIMENTO - atti introduttivi - impedimento a comparire - IN GENERE
Non costituisce legittimo impedimento dell'imputato a comparire il fatto che egli, essendo sottoposto ad affidamento in prova al servizio sociale, non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)