Sez. 1, Sentenza n. 19216 del 30/11/2015 Ud. (dep. 09/05/2016) Rv. 266793 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE | Affidamento in prova in casi particolari - Impedimento legittimo dell'imputato - Insussistenza - Conseguenze.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE
La condizione di sottoposizione dell'imputato alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di recupero della tossicodipendenza presso una struttura pubblica o privata non costituisce legittimo impedimento a comparire, posto che si tratta di una modalità del trattamento in regime di libertà e non di una misura restrittiva della libertà personale (In motivazione la Corte ha precisato che l'imputato non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire all'udienza, essendo solo tenuto a dare tempestiva notizia al servizio sociale, e l'autorità giudiziaria non deve disporne la traduzione in udienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)