Sez. 2, Sentenza n. 9659 del 24/07/2000 (Rv. 538691 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI | Distanza temporale tra la consulenza e la decisione - Rivalutazione della somma stimata o nuova stima - Fondamento - Stasi del mercato o deprezzamento del bene - Rivalutazione - Esclusione.
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - QUOTE E LOTTI - STIMA DEI BENI
Finalità del giudizio divisorio è assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote; a tal fine deve procedersi alla stima del bene e, se risulti effettuata in epoca troppo antecedente alla decisione, alla rivalutazione dell'entità monetaria del bene precedentemente stabilita o ad una nuova stima del bene in relazione all'effettivo attuale prezzo di mercato; peraltro se nel tempo intercorso tra la stima e la decisione, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, si accerti che nessun mutamento di valore sia intervenuto rispetto all'epoca della consulenza, nonostante il verificarsi della svalutazione monetaria, non è necessario alcun adeguamento dell'originario valore di stima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)