Sez. 2, Sentenza n. 7961 del 21/05/2003 (Rv. 563386 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI | Al tempo della divisione - Distanza temporale tra la consulenza e la decisione - Necessità di una nuova stima - Presupposti - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI
Nel giudizio di divisione della comunione ereditaria, occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minor apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l'adeguamento di quello stabilito al tempo della stima; il relativo accertamento è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità, qualora non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la necessità dell'aggiornamento del valore, limitandosi a dare atto che la stima era stata effettuata con c.t.u. depositata nel maggio 1998, ossia in una data da ritenersi sufficientemente prossima a quella della decisione, resa il 20 giugno 2000).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 728
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)