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Sez. 3, Sentenza n. 2936 del 14/03/1995 (Rv. 491143 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Diritto del conduttore a ripetere dal locatore le somme versate in eccedenza - Prescrizione - Termine ordinario decennale.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491143-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - EQUO CANONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE

L'azione del conduttore che agisce per la ripetizione delle somme che assume di avere versato in eccedenza rispetto al canone legale è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito ed è, pertanto, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 cod. civ., non potendo invocarsi né la prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno, trattandosi di obbligazione derivante dalla legge e non di obbligazione "ex delicto", né quella quinquennale di cui all'art. 2948 n.3) cod. civ., che riguarda l'azione del locatore per il pagamento della pigione, né, infine, quella triennale prevista dall'art. 8 legge 27 gennaio 1963 n. 19 che riflette i diritti derivanti dalla tutela dell'avviamento commerciale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 27/01/1963 num. 19 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)