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Sez. 3, Sentenza n. 3277 del 17/03/1992 (Rv. 476306 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone | Conduttore - Azione per la ripetizione di somme versate oltre la misura legale del canone - Locatore - Indebito pagamento - Contestazione - Conseguenze probatorie - Produzione del contratto di locazione con la previsione del canone maggiorato - Insufficienza - Effettivo versamento del canone in misura superiore alla legale - Prova - Necessità.
Stato
decisa il 1992-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476306-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disposizioni processuali - Controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone

In tema di locazione di immobili urbani, il conduttore che agisce per la ripetizione delle somme che assume di avere versato oltre la misura legale del canone, non può limitarsi a produrre il contratto (di locazione) contenente la clausola che prevede il pagamento di tale canone in misura eccedente il limite legale, ma deve provare - ove contestato dal locatore - anche l'effettivo versamento di quel canone nella misura così stabilita, atteso che tale domanda ancorché rientrante nella competenza funzionale del pretore, ai sensi dell'art. 45 legge n. 392 del 1978, in quanto conseguenziale alla determinazione del canone legale, resta, tuttavia, soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)