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Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 17/11/1965 (Rv. 314458 - 01)

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE.*
Stato
decisa il 1965-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314458-01

FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE.*

La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina la cessazione della relativa procedura, liberando il debitore da ogni vincolo, che non sia quello dell'osservanza delle condizioni del concordato, e facendogli riacquistare la capacita giuridica e la piena liberta di Esercizio della sua impresà cio comporta che lo stesso debitore, dopo la sentenza di omologazione del concordato preventivo, non ha necessita, per promuovere un giudizio o per resistervi, di alcuna autorizzazione integrativa da parte degli organi preposti alla procedura concordataria. (V. 748/62).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)