Sez. 2, Sentenza n. 2380 del 17/11/1965 (Rv. 314458 - 01)
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE.*
FALLIMENTO - CONCORDATO PREVENTIVO - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE.*
La sentenza di omologazione del concordato preventivo determina la cessazione della relativa procedura, liberando il debitore da ogni vincolo, che non sia quello dell'osservanza delle condizioni del concordato, e facendogli riacquistare la capacita giuridica e la piena liberta di Esercizio della sua impresà cio comporta che lo stesso debitore, dopo la sentenza di omologazione del concordato preventivo, non ha necessita, per promuovere un giudizio o per resistervi, di alcuna autorizzazione integrativa da parte degli organi preposti alla procedura concordataria. (V. 748/62).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)