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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 7021 del 08/05/2012 (Rv. 622382 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Concordato preventivo - Attività del liquidatore successiva al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Funzioni - Attività estranea all'organizzazione del servizio pubblico della giustizia - Responsabilità dello Stato per l'equa riparazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622382-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 89, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, poiché, chiudendosi questo con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, ed essendo i liquidatori non organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, detta attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia. (In applicazione di tale principio è stata rigettata la domanda di equa riparazione relativamente ad una vicenda in cui un'istanza di risoluzione del concordato preventivo era stata definita con una transazione stipulata dai liquidatori dopo il decorso di oltre sette anni).

Riferimenti normativi: Legge 29/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge Falliment. art. 182

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)