Sez. 5, Sentenza n. 10865 del 23/05/2005 (Rv. 585409 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO | Definizione della fattispecie normativa - Requisiti per l'applicazione dell'imposta di registro - Notifica di un atto di cessione di un credito verso la P.A. - Assoggettamento ad imposta - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO
In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, si ha caso d'uso quando un atto si deposita, presso le cancellerie giudiziarie, nell'esplicazione di attività amministrative, o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, per essere acquisito agli atti, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi, ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento. Nella norma il termine "deposito" non è impiegato per indicare una modalità di consegna dell'atto alla P.A. bensì per indicare un effetto sostanziale e cioè l'acquisizione dell'atto medesimo a fini giuridici e operativi. Costituisce pertanto caso d'uso, idoneo a determinare l'applicazione dell'imposta di registro, la notifica dell'atto di cessione di un credito nei confronti della P.A. Tale notifica è infatti da considerarsi come una modalità di deposito dell'atto di cessione in cui è particolarmente garantita la certezza della data; per altro verso deve escludersi che la notifica venga effettuata ai fini dell'adempimento dell'obbligazione della P.A., incidendo la cessione soltanto sulle modalità dell'adempimento e in particolare sul soggetto a cui deve essere effettuato il pagamento; così come, infine, deve escludersi che la notifica dell'atto di cessione avvenga in base a un obbligo di legge, trattandosi piuttosto dell'esercizio di una facoltà del cessionario, il quale ben potrebbe non avvalersi del diritto alla percezione diretta della somma e riceverla dal cedente.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)