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Sez. 5, Sentenza n. 24107 del 12/11/2014 (Rv. 633623 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO | Ricognizione di debito - Carattere patrimoniale - Applicabilità dell'imposta in termine fisso - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633623-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO ED IN CASO D'USO - CASO D'USO

In tema di imposta di registro, la ricognizione di debito, quale scrittura privata non autenticata, pur non espressamente inserita né nella prima, né nella seconda parte della tariffa di cui al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, né necessariamente ricompresa nel disposto di cui all'art. 4, della parte seconda, che dispone la registrazione in caso d'uso delle "scritture private non autenticate" qualora non abbiano contenuto patrimoniale, è ugualmente soggetto a registrazione in termine fisso in forza dell'art. 9, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986, che ha valore di previsione generale, trattandosi di atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 4 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)