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Sez. L, Sentenza n. 13875 del 23/07/2004 (Rv. 574928 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Solidarietà passiva - Creditore deducente l'unicità del rapporto - Dichiarazione di fallimento di uno dei condebitori - Controversia relativa al rapporto tra creditore e condebitore non fallito - "Vis attractiva" ex art. 24 legge fall. del Tribunale fallimentare - Sussistenza - Differenze rispetto al regime concernente le obbligazioni solidali di garanzia.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574928-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

In tema di competenza in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti nei confronti di un soggetto poi dichiarato fallito, ove l'attore, a tutela della propria situazione soggettiva, faccia valere in giudizio l'esistenza di una obbligazione solidale per l'adempimento di una medesima prestazione (sì da poter richiedere l'adempimento per l'intero a ciascuno degli obbligati solidali), ed uno dei condebitori venga dichiarato fallito, l'esistenza di un unico interesse, cui non può che corrispondere un unico diritto, rende operativa la "vis attractiva" ex art. 24 legge fall., con conseguente spostamento della competenza presso il tribunale fallimentare anche della controversia relativa al rapporto corrente tra il creditore ed il condebitore non fallito, diversamente da quanto accade in presenza delle obbligazioni solidali di garanzia.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)