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Sez. 3, Sentenza n. 25403 del 03/12/2009 (Rv. 611073 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE | Solidarietà passiva - Sopravvenuta dichiarazione di fallimento di uno dei condebitori - Prosecuzione nella sede ordinaria della controversia relativa al rapporto tra creditore e condebitore non fallito - Omessa proposizione di domande, per la partecipazione al concorso, nei confronti del condebitore fallito - "Vis attractiva" ex art. 24 legge fall. del tribunale fallimentare - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a responsabilità del cessionario d'azienda.
Stato
decisa il 2009-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611073-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE

In tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità nella sede ordinaria della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., non trova applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore "in bonis". (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla responsabilità in capo al cessionario, ex art. 2560 cod. civ., per i debiti dell'azienda cedutagli dal cedente poi fallito, situazione peraltro qualificabile come fonte di solidarietà impropria, cioè relativa a rapporti eziologicamente ricollegati a fonti diverse).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)