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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020 (Rv. 658460 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA | Fondi limitrofi costituenti lotti separati di un originario unico appezzamento - Frazionamento allegato agli atti di vendita o di divisione - Rilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658460-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA

A norma dell'art. 950 c.c. è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi; tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)