Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12322 del 23/06/2020 (Rv. 658460 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA | Fondi limitrofi costituenti lotti separati di un originario unico appezzamento - Frazionamento allegato agli atti di vendita o di divisione - Rilevanza - Condizioni.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI (NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA
A norma dell'art. 950 c.c. è ammissibile qualsiasi mezzo di prova per la determinazione del confine tra due fondi; tuttavia, qualora si tratti di fondi appartenenti originariamente come unico appezzamento ad un solo proprietario, deve necessariamente farsi riferimento agli atti di frazionamento allegati ai contratti di vendita o di divisione, quando dalle misure ivi contenute possono essere desunti elementi idonei ad individuare con esattezza la linea di confine tra le due proprietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)